I) La politica di Costantino I verso il Cristianesimo.
Su Flavio Caudio Giuliano (331-363 d. C.), sulla sua biografia e sulle sue imprese militari ci si è già soffermati a suo tempo -in un altro contributo pubblicato in questa sede -pertanto, qui di seguito, ci si concentrerà unicamente sull’esame di alcuni aspetti della sua azione politica, volta a contrastare la diffusione del cristianesimo nell’impero e a favorire la restaurazione della religione dei padri, il cosiddetto “paganesimo”. Si badi che gli appellativi di “pagano” e “politeista” – che pure saranno, convenzionalmente, utilizzati nel corso dell’indagine – per indicare gli appartenenti alla religione ufficiale dell’impero romano,
L’editto riconobbe alla Chiesa piena personalità giuridica e stabilì anche la restituzione dei beni, mobili e immobili, confiscati nel corso delle precedenti persecuzioni, creando, così, le premesse per il decollo economico dell’istituzione ecclesiastica (10). Molto si è detto e scritto sull’editto di Costantino e sulla frattura che avrebbe rappresentato, sotto tutti i punti di vista, con la legislazione e la politica dei precedenti imperatori (11). In realtà, questa visione va decisamente ridimensionata perché, se si esclude la grande persecuzione dell’imperatore Diocleziano del 303-304 d. C., molte delle disposizioni di Costantino erano già contenute in due provvedimenti normativi di imperatori precedenti e, cioè, negli editti di Publio Licinio Egnazio Gallieno (253-268d. C) e di Gaio Aurelio Valerio Galerio (305-311d. C), promulgati, rispettivamente, nel 260 e nel 311d. C. (12). Fatte queste considerazioni, bisogna sottolineare che, teoricamente, in virtù dell’editto del 313d. C., il cristianesimo doveva semplicemente godere, nell’impero, degli stessi diritti delle altre confessioni religiose, ma le cose presero una piega diversa, perché Costantino, tra il 316 e il 321d. C., promulgò altre leggi con cui rafforzò la posizione sociale della Chiesa, conferendole particolari privilegi in campo fiscale, economico e giuridico (13). Ad esempio, il clero fu esentato dal pagamento di imposte e dalla giurisdizione ordinaria – rispondendo di eventuali illeciti unicamente di fronte ai tribunali ecclesiastici – i tribunali vescovili furono autorizzati ad emanare sentenze nelle controversie tra laici – episcopalis audientia – fu riconosciuto il diritto delle chiese di ricevere eredità e donazioni, il diritto dei vescovi di servirsi del servizio di posta imperiale – cursus publicus – il giorno di festa cristiano – la domenica-fu riconosciuto come giorno festivo per tutto l’impero e fu attribuita efficacia giuridica alla manumissio in ecclesia, ossia all’affrancamento dei servi effettuato alla presenza del vescovo, di fronte al capitolo sacerdotale (14). Grazie alla politica di tolleranza costantiniana, le città dell’impero diventarono il fulcro dell’organizzazione ecclesiastica, basata sulla diocesi e sulle sue ripartizioni interne, come le parrocchie. La diocesi – che ricalcava, in parte, l’omonima distrettuazione amministrativa imperiale del IV secolo – era l’organizzazione di base per l’inquadramento dei fedeli, per l’amministrazione dei sacramenti e per ogni adempimento liturgico. Il clero era articolato in una gerarchia di uffici: al vertice, il vescovo o arcivescovo – in Oriente, eparca – a seconda che fosse preposto o non ad a una metropoli ecclesiastica – in Oriente, eparchia – ovvero ad una provincia comprensiva di più diocesi suffraganee, subordinate al metropolita. Al di sotto dei vescovi stavano i presbiteri e i diaconi, questi ultimi con funzioni di assistenza ai vescovi e ai presbiteri, e con mansioni di tutela del patrimonio ecclesiastico e di assistenza ai bisognosi. Seguivano i suddiaconi, gli ostiari, gli esorcisti, i lettori e gli accoliti – che appartenevano agli ordini minori – il grado più basso della gerarchia, con compiti di assistenza liturgica degli ordini maggiori. Il conferimento degli ordini spettava al vescovo, che era scelto dal clero della diocesi, escludendo il popolo, che si limitava ad approvare per acclamazione. L’elezione del vescovo era al centro di importanti trattative tra i ceti dirigenti della città e i vertici del potere politico, generalmente l’imperatore o i suoi rappresentanti – come i governatori provinciali – anche perché i vescovi, nel IV secolo, acquisirono, proprio grazie alla legislazione costantiniana, competenze sempre più vaste anche in materia di assistenza sociale a vedove, anziani e orfani, di sorveglianza delle carceri e assistenza ai detenuti e persino in materia di bilancio delle amministrazioni cittadine e di approvvigionamento granario delle popolazioni (15).
Anche nell’esercizio di queste funzioni, l’operato dei vescovi era da esempio per i poteri civili. Una volta eletto, il vescovo suffraganeo era consacrato dal proprio metropolita, mentre il metropolita era consacrato da almeno tre vescovi suffraganei della propria metropoli. Tuttavia, nonostante l’importanza crescente della carica episcopale, fino alla metà del V secolo, l’organizzazione complessiva della Chiesa fu ancora collegiale, ovvero basata sull’accordo dei vescovi, espresso in sede sinodale, mentre il vescovo di Roma – il papa – conservava solo un primato morale, ma non giurisdizionale, conferitogli dal prestigio della sua diocesi che ospitava le reliquie di Pietro e Paolo, principes Apostolorum (16). La Weltanschauung cristiana influenzò ogni aspetto della legislazione costantiniana e non soltanto la normativa esplicitamente riservata alle questioni religiose e alla definizione dei privilegi del clero. Infatti, la nuova fede permeò anche la nuova disciplina dei rapporti giuridici tra soggetti privati, come le relazioni coniugali o genitoriali e le successioni ereditarie. Ad esempio, Costantino impedì il matrimonio dei cattolici con eretici e scismatici e quello tra cristiani ed Ebrei. Da quel momento, inoltre, gli Ebrei non poterono più avere servi o personale di fede cristiana al loro servizio. Gli eretici e gli scismatici furono colpiti anche dalla perdita della testamenti factio attiva e passiva, cioè della capacità di fare testamento o di ereditare, mentre i loro beni furono devoluti al fisco, alla stregua dibona caduca. Il divorzio fu reso più difficile e concesso in caso di grave inadempimento degli obblighi coniugali – divortium ex iusta causa – o in presenza di eventi di forza maggiore o caso fortuito (divortium ex bona gratia). Anche le facoltà giuridiche insite nella patria potestas del pater familias furono progressivamente limitate. Costantino proibì l’omicidio volontario del filiuso del servus- che rientrava nello ius vitae acnecisdel pater – la facoltà di esporre i neonati indesiderati – ius exponendi – e lo ius vendendi – la facoltà del padre di vendere i propri figli – fu limitato ai casi tassativamente previsti dalla legge. Nel campo del diritto penale, la legislazione costantiniana abolì la crocefissione – in omaggio alla passione di Cristo – e la marchiatura a fuoco sul volto, ma inasprì le pene contro i reati “sessuali” o offensivi del pubblico pudore, come l’infedeltà coniugale e l’omosessualità (17). La nuova politica costantiniana di tolleranza favorì anche l’edificazione di nuovi edifici di culto cristiani, di cimiteri e il riadattamento di edifici precedenti – in genere templi – agli usi sacri imposti dalla nuova religione. All’iniziativa edilizia costantiniana è da attribuire la costruzione delle basiliche romane di S. Giovanni in Laterano – a sud est di Roma – di S. Pietro – presso il colle Vaticano, sulla riva destra del Tevere – e di S. Lorenzo al Verano, sulla via Tiburtina. Ad Elena, madre di Costantino, è da attribuire l’edificazione della basilica di S. Croce in Gerusalemme, a Roma, presso il palatium imperiale – detto Sessorianum o Sessorium – e, in Palestina, delle basiliche del Santo Sepolcro, a Gerusalemme, e della Natività, a Betlemme. S. Giovanni e S. Pietro furono, certamente, gli edifici più importanti costruiti grazie al patronato imperiale e destinati, rispettivamente, a cattedrale dell’arcidiocesi romana e a tempio del culto della Chiesa universale. S. Giovanni fu edificato nell’area occupata dagli Horti Laterani che, acquisiti al demanio imperiale, furono destinati ad ospitare la domus Faustae – residenza ufficiale di Fausta, moglie di Costantino – e la caserma degli equites singulares Augusti, cavalieri che costituivano la guardia personale dell’imperatore. Accanto a S. Giovanni furono edificati anche un battistero e un palazzo – patriarchio lateranense – sede ufficiale del papa e degli uffici della curia romana (18). S. Pietro fu edificato sul colle Vaticano, area non urbanizzata e in prevalenza boscosa che ospitava una necropoli cristiana, dove era collocata, fin dal II secolo, un’edicola funeraria che custodiva le spoglie dell’apostolo Pietro, martirizzato – secondo la tradizione agiografica – proprio in quel luogo, nel 67 d.C., sotto il principato di Nerone (54-68 d. C.). Tutte le basiliche costantiniane furono dotate di un ingente patrimonio immobiliare, fonte di rendite sostanziose, pertanto, può sostenersi, senza ombra di dubbio, che la “Roma cristiana” nacque, topograficamente, proprio con Costantino (19).
Note:
1 – Si veda, in proposito, il contributo Giuliano l’Apostata, un rivoluzionario al potere, pubblicato in questo sito.
2 – Costantino era nato in Mesia, a Naisso – attuale Niš, in Serbia – intorno al 270 d. C., ed era figlio, forse illegittimo, di Flavio Costanzo, generale di origine balcanica e, in seguito, imperatore, e di una locandiera, Elena (†336 d. C.), poi venerata come santa dalla Chiesa.
3 – Ufficialmente, ciò avvenne solo nel 380 d.C., con l’emanazione dell’Editto di Tessalonica, ad opera dell’Augusto Flavio Teodosio I (379-395 d. C.).
4 – La tetrarchia era un sistema di governo messo a punto dall’imperatore Gaio Aurelio Valerio Diocleziano (†315 d. C.), tra il 285 e il 293 d. C. Ufficiale della guardia imperiale di origine dalmata – Valerio Diocle – meglio conosciuto col nome di Diocleziano, salì al potere il 20 novembre del 284 d. C. A partire dal 285 d. C., Diocleziano si dedicò al riordinamento amministrativo dell’impero, promuovendo importanti riforme costituzionali come l’istituzione della tetrarchia. Tra il 286 e il 293 d. C., infatti, Diocleziano associò al potere altri quattro imperatori, tutti uomini d’arme provenienti dall’Illirico; a se stesso e a Marco Aurelio Valerio Massimiano riservò il ruolo di Augusto e il governo dell’Oriente e dell’Occidente, agli altri due, Costanzo (†306 d. C.) – detto “Cloro”, cioè “Pallido” – e Galerio (†311 d. C.), il ruolo subordinato di Cesare. Con quattro imperatori ai vertici dello stato, Diocleziano credeva di aver risolto alcuni importanti problemi che affliggevano lo stato romano. Quattro imperatori, infatti, potevano accorrere sulle frontiere minacciate dai “barbari” con più facilità di uno solo e potevano sedare anche eventuali ribellioni locali, senza la necessità di spostare eserciti da un capo all’altro dell’impero. Il ruolo dei Cesari, inoltre, era quello di potenziali successori degli Augusti, perché Diocleziano aveva stabilito che, in caso di morte o abdicazione di un Augusto, il rispettivo Cesare gli subentrava, nominando, a sua volta, un potenziale successore. In tal modo si evitava anche ogni soluzione di continuità nell’avvicendamento al potere imperiale, uno dei maggiori problemi del III secolo. Per questi eventi, L. De Salvo – C. Neri, Storia di Roma.L’età tardo-antica, vol. I, Roma 2010.
5 – Massenzio era il figlio dell’Augusto Massimiano (†310 d. C.), suocero di Costantino e membro della tetrarchia. La guerra civile tra Costantino e Massenzio era esplosa nel 306 d. C. Infatti, nel 303 d. C., dopo la celebrazione dei suoi Vicennalia – anniversario dei vent’anni di regno – Diocleziano decise di abdicare, imponendo questa scelta anche al collega Massimiano. L’abdicazione fu fissata per il primo maggio del 305 d. C. e, secondo gli accordi, subentrarono nel ruolo di Augusti i rispettivi Cesari, Costanzo Cloro, per l’Occidente, e Galerio, per l’Oriente, che, a loro volta, designarono come Cesari, Valerio Severo e Massimino Daia. La situazione presto degenerò e si giunse nuovamente alla guerra civile: il 25 luglio del 306 d. C., infatti, Costanzo morì in Britannia e il figlio, Costantino, fu acclamato Augusto dalle truppe. A Roma, nel frattempo, Massimiano e suo figlio, Massenzio, furono proclamati Augusti il 28 ottobre. Valerio Severo, nel 307 d. C., penetrò in Italia, per domare la ribellione di Massenzio, ma fu sconfitto e ucciso poco tempo dopo. Nel 308 d. C., allora, Diocleziano abbandonò il suo ritiro di Spalato e intervenne nell’assise di Carnuntum, in Pannonia, convocata da Galerio per riportare ordine tra i contendenti. Massimiano e Massenzio furono esclusi da ogni incarico, Galerio e Massimino conservarono il loro ruolo in Oriente, rispettivamente, di Augusto e di Cesare, mentre, in Occidente, furono designati – come Augusto e Cesare – Licinio Liciniano e Costantino: Licinio ottenne l’Italia, l’Africa e la Pannonia e Costantino la Spagna, la Gallia e la Britannia. La guerra civile, però, riesplose e continuò fino al 313 d. C. Massimiano fu soppresso da Costantino nel 310 d. C., probabilmente a Marsiglia, Galerio morì, di morte naturale, nel 311 d. C. Massenzio – che non voleva rinunciare al titolo di Augusto – fu sconfitto nella battaglia di Ponte Milvio da Costantino, il 28 ottobre del 312 d. C., e morì annegato nel Tevere. Massimino Daia morì, nel 313 d. C., ucciso da Licinio. Licinio Liciniano, a sua volta, fu ucciso nel 325 d. C. da Costantino che divenne, così, l’unico imperatore. Per questi eventi, L. De Salvo – C. Neri, cit.
6 – Per la conversione di Ponte Milvio, Eusebio di Cesarea, Vita di Costantino, a cura di L. Franco, Milano 2009, I, 28-30, Lattanzio, Come muoiono i persecutori, a cura di M. Spinelli, Roma 2005, XLV, 5.
7 – Nonostante ciò, Costantino è venerato, ancora oggi, come santo dalla Chiesa ortodossa.
8 – G. Marasco, Costantino e le uccisioni di Crispo e Fausta, in «Rivista di Filologia e Istruzione Classica», CXXI, (1993). H. A. Pohlsander, Crispus: Brillant Career and tragic End, in «Historia», XXXIII, (1984).
9 – Il culto solare fu introdotto a Roma, ufficialmente, il 25 dicembre del 274 d. C., poi diventato diesnatalis Solis Invicti. Sulla figura di Aureliano e sulla sua politica religiosa, B. M. di Dario, Il Sole Invincibile. Aureliano riformatore politico e religioso, Padova 2002.
10 – Per il testo dell’Editto, Lattanzio, o. c.,XLVIII. Sulla conversione costantiniana al cristianesimo, M. Amerise, Il battesimo di Costantino il Grande. Storia di una scomoda eredità, Stuttgart 2005.
11 – A. Marcone, Pagano e cristiano: vita e mito di Costantino, Roma 2002.
12 – Tra il 303 e il 304, furono emanati – per volontà di Diocleziano – quattro editti con cui, in un crescendo di sanzioni, si imponeva a tutti i cristiani residenti nell’impero, laici ed ecclesiastici, la consegna dei libri, degli arredi sacri e l’abiura, a pena di esili, condanne ai lavori forzati o alla morte. Le chiese cristiane furono distrutte – o convertite in templi pagani – e i cimiteri chiusi. La persecuzione, che infuriò più in Oriente che in Occidente, fece qualche migliaio di vittime. Per il testo dell’editto di Galerio, promulgato a Serdica, attuale Sofia, nell’aprile del 311, Eusebio di Cesarea, Storia cit.,VIII, 17, Lattanzio, o. c., XXXIV, 1-5.
13 – Sull’importanza dell’editto costantiniano, A. Corbin, Storia del Cristianesimo, Milano 2007, M. Guidetti, Costantino e il suo secolo. L’editto di Milano e le religioni, Milano 2013, C. Moreschini, Cristianesimo e Impero, Firenze 1973, E. Percivaldi, Fu vero editto? Costantino e il Cristianesimo tra storia e leggenda, Milano 2012.
14 – Sull’episcopalis audientia, M. R. Cimma, L’episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano, Torino 1989. Sui privilegi ecclesiastici, in generale, G. M. Vian, La donazione di Costantino, Bologna 2004.
15 – Sui poteri pubblici dei vescovi nella Tarda Antichità, si veda Codex Iustinianus, recensit P. Krueger, Berolini 1906, I, 3, 28, V, 4, 19.
16 – Per questi aspetti organizzativi della Chiesa del IV secolo, H. Drake, Constantine and the Bishops. The politics of Intollerance, Baltimore-London 2000.
17 – Sulla legislazione costantiniana, A. Guarino, Storia del diritto romano, Napoli 1997.
18 – H. Rahner, Chiesa e struttura politica nel cristianesimo primitivo, Milano 1970.
19 – Per la politica edilizia di Costantino, L. De Salvo – C. Neri, cit.
Tommaso Indelli,
assegnista di Ricerca in Storia Medievale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Salerno.
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