10 Ottobre 2024
Attualità

Il virus (dal latino veleno) nell’ordinamento costituzionale italiano. A cura di Daniele Trabucco

Nella gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione dell’agente virale Covid-19 ci sono alcuni aspetti che dovrebbero far preoccupare seriamente un giurista al di lá del dibattito accademico e delle convinzioni politiche:

1) il tardivo intervento del Governo della Repubblica nell’adozione delle misure di contenimento rispetto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 01 febbraio 2020) proclamante lo stato di emergenza a livello nazionale;

2) lo stesso Codice della Protezione Civile, di cui al d.lgs. n. 1/2018, che attribuisce ad una componente dell’Esecutivo ed in assenza di qualunque controllo preventivo di legittimitá (art. 24, comma 5) l’atto dichiarante lo stato emergenziale volutamente non disciplinato nella Costituzione vigente visto il precedente dell’art. 48 della Costituzione di Weimar del 1919. Se, peró, come alcuni autorevoli costituzionalisti sostengono, il paradigma di riferimento è l’art. 78 concernente lo stato di guerra (deliberato dal Parlamento che conferisce all’Esecutivo non tutti i poteri, ma solo quelli “necessari”), ne consegue che la totale esclusione delle Camere pone seri problemi di legittimità costituzionale sullo stesso art. 24 del d.lgs. n. 1/2018;

3) l’utilizzo di decreti-legge ex art. 77, comma 2, del Testo fondamentale “ad efficacia differita”. Se, da un lato, i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore trovano in essi la loro base legale, dall’altro, in ragione della peculiare natura della fonte, un provvedimento provvisorio avente forza di legge non può trovare attuazione, integrazione, implementazione mediante il ricorso a fonti secondarie sulle quali nessun organo esercita un controllo di legittimità. Esso richiede, visto che per Costituzione è adottato in presenza dei presupposti giustificativi di straordinarietà, urgenza e necessità, disposizioni normative immediatamente applicabili (sent. n. 22/2012 Corte cost.). Si tratta non di un parametro di costituzionalità a se stante, ma implicito nella ratio dell’art. 77, comma 2, Cost. Pertanto, sono gli stessi decreti-legge a presentare possibili aspetti di incostituzionalità rispetto alla norma costituzionale di cui sopra. Ovviamente su di essi deve essere sollevata dal giudice, con apposita ordinanza di rimessione, questione di legittimità in via incidentale, ossia nel corso di un giudizio;

4) se il punto numero 3 ha una sua logica, come mai il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’emanazione dei vari decreti-legge non li ha rinviati al Governo, essendo egli chiamato ad esercitare un controllo sugli atti normativi aventi forza di legge di “intensità almeno pari” a quello che avviene per la promulgazione di una legge ordinaria dello Stato ex art. 74 Cost. (sent. 406/1989 Corte Cost.)? Insomma, Homo homini virus.

Prof. Daniele Trabucco (Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera) – Centro Studi Superiore INDEF. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico

 

Foto copertina

1 Comment

  • Don Floriano Pellegrini 6 Ottobre 2020

    Il prof. Trabucco fa delle considerazioni in forma di interrogativo, ma è evidente la risposta letteraria che (creato letterariamente l’interrogativo) si postula fondata. E la mia considerazione, da non giurista ma pur sempre da persona che osserva e riflette, è che sempre più la legalità in Italia sia una realtà settoriale ma, in ambito istituzionale, una penosa finzione. Veramente non so spiegarmi l’atteggiamento, di fronte a tutto ciò, del presidente Mattarella. non sono in grado di affermarlo per cui non lo affermò, ma nessuno mi può impedire di avere terribili dubbi di connivenza e abuso di potere, con la legittimazione al Governo di poteri enormi eppure tutt’altro che supportati in modo chiaro dalla norma costituzionale. Siamo veramente in una situazione ad estremo rischio per il perdurare in Italia di una vera democrazia costituzionale.

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