25 Giugno 2024
Attualità

Decreti-Legge e DPCM: Un uso non corretto della decretazione legislativa di urgenza

Nessuno nega il Covid-19 e, purtroppo, i decessi: donne e uomini che meritano preghiera, silenzio, ricordo e rispetto.
Tuttavia, se i dati qui sotto riportati sono veri (fonte Il Giornale), il recente decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, in vigore dal giorno 08, che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021, è discutibile sotto il profilo della valutazione, ad opera del Governo, dei presupposti giustificativi di straordinarietà, urgenza e necessità, ex art. 77, comma 2, della Costituzione vigente i quali, com’è noto, ne giustificano l’adozione. Potrebbe essere accolta l’obiezione che solo la “evidente mancanza” (sent. n. 29/1995 Corte cost.) é oggetto di censura da parte del giudice costituzionale se investito della questione di legittimità.
Tuttavia, continua a non convincerci la tesi, sostenuta da colleghi autorevoli e stimati, secondo la quale i diversi decreti-leggi, a partire dal n. 19/2020, delineano un quadro normativo generale, affidando poi ai DPCM (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore) il compito di darne attuazione/integrazione.
Ora, il decreto-legge é un atto normativo avente forza di legge fondato sulla necessità di provvedere in modo subitaneo per fronteggiare la situazione straordinaria venutasi a creare. Qualora si ammetta la sua “efficacia differita”, anche di pochi giorni, si deve pervenire alla conclusione per cui alcune disposizioni del decreto, richiedendo un provvedimento attuativo, demandano la loro idoneità ad intervenire in modo tempestivo, richiesto dalla natura della fonte-atto, ad un periodo cronologicamente successivo rispetto alla sua entrata in vigore. Questo, peró, é in contrasto con l’utilizzo della decretazione legislativa di urgenza. Sarebbe interessante investire in via incidentale o indiretta il giudice costituzionale.

Prof. Michelangelo De Doná (Associato di Storia Costituzionale italiana e Storia delle Istituzioni politiche presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)-Centro Studi Superiore INDEF. Professore a contratto di Diritto dell’Unione Europea presso la SSML/Istituto ad Ordinamento universitario “Prospero Moisé Loria” di Milano).

Prof. Daniele Trabucco (Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera) – Centro Studi Superiore INDEF. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico)

1 Comment

  • Alessia 12 Ottobre 2020

    io mi chiedo se essendo riportate in premessa del decreto legge 8 ottobre, affermazioni false e prime di fondamento scientifico se tutto il decreto non sia in realtà nullo. Il decreto fonda la sua urgenza sulla contagiosità e letalità, ma siamo di fronte a esami che molti attori scientifici definiscono ininfluenti ed inattendibili, come può un governo deprivare i cittadini delle loro libertà senza dati oggettivi e validati dalla scienza?
    se un domani qualcuno denunciasse i signori attualmente al governo, potrebbero risponderci che “la legge non ammette ignoranza” e che noi abbiamo agito in modo improprio rispetto ad un decreto che era fondamentalmente da IGNORARE in quanto NULLO per sua natura

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