– della protezione prevista sia a livello italiano (art. 20 decreto legislativo 286/1998) sia a livello dell’Unione Europea (direttiva 2001/55/Ce, recepita in Italia dal decreto legislativo 85/2003). Il Governo italiano o, in chiave europea, quello di ciascuno Stato membro, deciderebbe, sulla base della sostenibilità sociale, quante persone accogliere tra quelle in pericolo e le modalità per accoglierle – incluso, se serve, un programma di evacuazione che garantisca la sicurezza dei profughi. Il prevedibile eccesso di domande di ammissione rispetto al tetto fissato richiederebbe una selezione che potrebbe avvenire sulla base di criteri legati alla pericolosità del contesto di provenienza del profugo, alla vulnerabilità dei richiedenti, alla loro situazione familiare, e così via.
Così come chi avesse titoli adeguati per un immediato accesso al mercato del lavoro dello Stato accogliente, senza creare ulteriori conflitti coi disoccupati nazionali né accrescere il fenomeno e i danni di un deprecabile e dissennato assistenzialismo.
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