Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (fonte di cognizione del diritto) dell’08 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge n. 125/2020 il quale apporta modifiche al decreto-legge n. 19/2020 convertito, con modificazioni, nella legge formale 22 maggio 2020, n. 35.
In particolare, all’art. 1, comma 2, di quest’ultima fonte è aggiunta la lettera hh-bis, nella quale si prevede l’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quali? Anche un fazzoletto di carta?) con possibilità di prevederne l’obbligatorietà nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.
All’art. 5, comma 1, invece, del decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 si parla non solo di obbligo di portare con sé i dispositivi di protezione, ma anche di indossarli.
Viene, dunque, da chiedersi, dalla lettura del combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. 5 del provvedimento provvisorio avente forza di legge n. 125/2020: l’uso delle c.d. “mascherine” costituisce un obbligo o una possibilità?
In altri termini, siamo in presenza di una fonte-atto del Governo della Repubblica assolutamente contraddittoria.
In attesa della conversione in legge da parte delle Camere, entro il termine perentorio di 60 giorni, come ci si deve comportare?
Prof. Daniele Trabucco.
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