1) Sul reddito di cittadinanza.
L’ultimo mio voto “utile” risale al 1994. Dopo, o non ho votato, o ho votato per partiti dello zerovirgola.
Ebbene, nel 1996 votai, appunto, per un partito dello zerovirgola, la Fiamma Tricolore che, nel suo programma, prevedeva l’istituzione del “Salario di inserimento sociale”[1], un sostegno alla disoccupazione involontaria spettante a chiunque dimostrasse di non trovare lavoro per motivi indipendenti dalla sua volontà, da erogare al compimento della maggiore età e per un periodo di cinque anni.
Quando i 5☆ proposero l’introduzione del “reddito di cittadinanza”[2] feci presente una differenza sostanziale: nel 1996 c’erano gli uffici del collocamento (burocraticamente, “Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione”), che gestivano, IN REGIME DI MONOPOLIO, il collocamento al lavoro. Cioè, chi voleva assumere un lavoratore, doveva rivolgersi allo Stato, che predisponeva un elenco degli occupandi, ed avviava al lavoro secondo un ordine di graduatoria stilata in applicazione di determinati criteri. Assumere gente senza passare dal collocamento costituiva, addirittura, reato, così come costituiva reato l’intermediazione di mano d’opera in violazione del monopolio statale. In definitiva, era facile individuare chi fosse il “disoccupato involontario”: era chi si iscriveva alle liste del collocamento e non veniva avviato al lavoro. Ma, con il “pacchetto Treu” (Decreto Legge 1º ottobre 1996 n. 510, convertito in Legge 28 novembre 1996 n. 609) era caduto il sistema monopolistico del “mercato del lavoro” (quando lo scrivo o lo leggo mi vengono i brividi e penso al mercato degli schiavi di Capua …), liberalizzando la “intermediazione di mano d’opera”, cosicché i “Centri per l’impiego” che avevano nel frattempo sostituito gli uffici del collocamento erano solo tra i tanti “intermediatori” della mano d’opera. Avvertivo che così sarebbe stato praticamente impossibile distinguere il “disoccupato involontario” da chi, semplicemente, non voleva lavorare. Il “reddito di cittadinanza” fu istituito dal governo gialloverde in tutta fretta, nonostante si fosse proclamato di voler prima procedere ad una profonda trasformazione dei centri per l’impiego [3]. Così, indistintamente, il “reddito di cittadinanza” è stato erogato ai “disoccupati involontari”, ma anche ai nullafacenti per vocazione, ai furbetti vari … [4]
Ma l’attuale maggioranza, per utilizzare un’immagine abusata, butta il bambino con l’acqua sporca. Invece di una profonda riforma dei centri per l’impiego, invece di controlli approfonditi, vara una sostanziale abrogazione dell’istituto che è – invece – un atto di civiltà e di solidarietà. Eppure, nell’attuale maggioranza c’è la figlia di chi del 1996 propose il “Salario di inserimento sociale” …
E sul punto, l’ho già scritto, l’Oscar per la migliore interpretazione della “Faccia Tosta” va, a pari merito, alla Lega che lo introdusse nel 2019 [5] ed ora ne dice nefandezze, e al PD, che quando fu introdotto sostenne l’assurdità di «pagare la gente per non lavorare» [6] ed ora spara a zero contro l’abrogazione.
2) Sulla tassazione degli extraprofitti delle banche.
Il provvedimento non mi vede certamente contrario: è una misura sacrosanta, ma lo vedo come un tentativo dell’attuale maggioranza di “rifarsi una verginità” nei confronti di un mondo, soprattutto culturale, a cui Fratelli d’Italia è vicino fin dalla sua fondazione, una pattuglia di intellettuali che ha comunque sostenuto l’attuale maggioranza nelle ultime elezioni ed ora “rumoreggia” per la politica turboliberista e succuba di OTAN e UE adottata dalla Meloni una volta arrivata al governo.
Perché, in sé, il provvedimento è inefficace. Come plasticamente ha rappresentato Giannelli in una vignetta, le Banche riverseranno sui clienti i minori introiti, vessandoli con commissioni o maggiorazione degli interessi passivi.
In realtà, il sistema bancario va fortemente riformato. Abbiamo l’anomalia di un controllore (la Banca d’Italia) “controllato dai controllati”: i “padroni” della Banca d’Italia sono le stesse banche che dovrebbero essere oggetto di controllo.
Così, il mercato è un vero e proprio regime MONOPOLISTICO, con gli schemi contrattuali predisposti dall’ABI (cioè dalle Banche) e i clienti che devono “prendere o lasciare”. E l’attuale regime monopolistico si potrà superare solo nazionalizzando la B.d’I. e affidando il controllo del mercato del credito a un organismo indipendente (ma VERAMENTE indipendente); separando (com’era prima del 1992) il mercato creditizio dal mercato finanziario (cioè, vietando alle banche di credito di operare anche come banche d’affari) e, soprattutto, creando una Banca Pubblica che faccia concorrenza vera alle banche private perseguendo gli interessi dei cittadini vessati dall’attuale sistema.
Queste sarebbero riforme fattibili NELL’ATTUALE SISTEMA, in cui le banche creano il denaro dal nulla e lo prestano a usura ai cittadini. Certo, sarebbe auspicabile restituire ai cittadini la proprietà della moneta, ma sarebbe un atto RIVOLUZIONARIO, che non penso fattibile rebus sic stantibus.
E qui la faccia tosta del PD supera i limiti dell’immaginazione.
Cerca di “intestarsi” il provvedimento di tassazione degli extraprofitti bancari un partito che, comunque denominato, ha DA SEMPRE varato provvedimenti a favore delle banche.
Solo alcuni, “a volo d’uccello”.
* La Corte di Cassazione, nel 1999 [7], dichiarava la nullità del “vizietto” delle banche di pretendere gli interessi sugli interessi (tecnicamente “anatocismo”). Il governo D’Alema, immediatamente, varò un decreto legislativo [8] che consentì alle banche di riprendere a farlo. Anzi, con il decreto “salvò” anche i contratti precedenti, dichiarati nulli dalla Cassazione (ma la corte costituzionale, almeno, dichiarò illegittima questa parte del decreto [9]).
* sempre la Corte di Cassazione, nel 2000 [10], stabilì il principio della “usurarietà sopravvenuta”. Cioè, se la banca aveva stabilito un tasso di interesse che, successivamente, fosse diventato usurario, il tasso si sarebbe dovuto adeguare alla situazione sopravvenuto. Il secondo governo Amato, QUALE SUO PRIMO PROVVEDIMENTO, emanò un decreto-legge DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA [11] (per sua stessa natura retroattivo [12]) in cui stabilì che le banche potevano continuare a percepire gli interessi nella misura pattuita anche dopo che fossero diventati usurari;
* il governo Letta, tra i suoi primi provvedimenti, nel 2013 [13], rivalutò le partecipazioni delle Banche private in Banca d’Italia, attingendo alle riserve. Un “regalo” stimato approssimativamente in svariati miliardi [14]: “extraprofitti” tassati AL 12%. 12%! E l’aliquota dei redditi da lavoro fino a 15.000 € è del 23%. Capite perché la tassazione straordinaria è sacrosanta?
3) Sul salario minimo
Ancora una volta, l’Oscar per la faccia tosta va al PD, che strilla contro il governo che tarda ad approvare un provvedimento “epocale”, che lo stesso PD non ha mai neanche proposto pur facendo parte delle maggioranze che hanno governato per 10 degli 11 anni precedenti all’attuale.
Nel merito, dobbiamo fare un passo indietro.
L’articolo 39 della Costituzione prevede che ai sindacati possa essere imposta la registrazione presso organi pubblici; prevede che i sindacati registrati possano stipulare contratti collettivi e che questi contratti collettivi diventino obbligatori per tutti.
La norma è rimasta inattuata per 75 anni, per cui i contratti collettivi stipulati dai sindacati non registrati restavano semplici accordi privati, vincolanti solo per gli iscritti [15]…
Come si è ovviato alla mancanza di contratti collettivi obbligatori per tutti? Con un éscamotage. Siccome l’articolo 36 della Costituzione dispone che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, i giudici hanno ritenuto nulli gli accordi individuali che prevedevano retribuzioni inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi dei sindacati non registrati perché, si è detto, il “mercato” ha determinato QUELLE retribuzioni come proporzionate a quantità e qualità del lavoro svolto [16].
Allora, se non si applica l’articolo 39 della Costituzione e si approva il “salario minimo”, proprio il “salario minimo” sarà il parametro a cui riferirsi per il rispetto dell’articolo 36 della Costituzione.
A malincuore, devo dare ragione al governo. Le retribuzioni previste nei contratti collettivi sono superiori a quelle che vorrebbero introdurre con la misura del “salario minimo” e si rischierebbe l’effetto contrario a quello propagandato: i giudici potrebbero ritenere che sia il “salario minimo” e non i contratti collettivi a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 36 della Costituzione e ci sarebbe un livellamento verso il basso delle retribuzioni.
L’intervento del CNEL richiesto dal Governo per formulare proposte di legge o di provvedimenti governativi è coerente con la Costituzione, che all’art. 99 lo definisce «organo di consulenza delle Camere e del Governo». Se per 75 anni le Camere e il Governo hanno “disapplicato” l’articolo 99 della Costituzione, non si vede perché abrogare il CNEL (come voleva fare Renzi nel 2016) o continuare a “disapplicare” la Costituzione, magari conferendo incarichi di consulenza ad amici o galoppini elettorali, invece che all’organo costituzionalmente deputato ad esprimersi. Inoltre, essendo composto da elementi provenienti dal mondo del lavoro e della produzione, è l’organo che non solo giuridicamente, ma anche tecnicamente può evitare i problemi paventati riguardo all’introduzione del “salario minimo”.
Ma, visto che il Governo si è ricordato dell’articolo 99, perché finalmente non si applica l’articolo 39, così si avranno sindacati finalmente trasparenti sulla gestione interna e sulla effettiva consistenza numerica degli iscritti potranno stipulare contratti collettivi applicabili a tutti?
NOTE
[1] “Rauti: un salario per diciottenni”, Su Italia Oggi n. 77 del 27 marzo 1996, p. 4
[2] https://www.ilpost.it/2012/05/08/il-programma-del-movimento-5-stelle/
[3] “Centri per l’impiego, la bozza del piano proposto a Di Maio: tre tappe per arrivare a un sistema integrato nel 2020”, su Il Fatto Quotidiano 24 ottobre 2018
[4] Di ciò si rese conto anche la maggioranza che sosteneva il secondo governo Conte, vedi “Reddito di cittadinanza: stretta su chi rifiuta il lavoro, su Corriere della Sera 28 settembre 2020, p. 2
[5] Il provvedimento è il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, varato all’unanimità da un Consiglio dei Ministri di cui faceva parte la Lega
[6] “Luigi Marattin a TLB: Capogruppo PD Commissione Bilancio Camera su provvedimenti Governo”, su La Stampa del 4 febbraio 2019
[7] Corte Suprema di Cassazione, I sezione civile, sentenza 16 marzo 1999 n. 3096, Behare c/ Banco di Napoli
[8] Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 342
[9] Corte Costituzionale, sentenza 17 ottobre 2000, n. 425
[10] Corte Suprema di Cassazione, I sezione civile, sentenza 17 novembre 2000, n. 14899, Malmesi c/ Banca Ucb
[11] Decreto Legge 29 dicembre 2000, n. 394
[12] Le leggi di interpretazione autentica non sono “leggi nuove” (come tali, non retroattive salvo espressa previsione), ma sono leggi che “interpretano” una legge precedente; quindi, si applicano anche alle situazioni pregresse
[13] Decreto Presidente della Repubblica 27 dicembre 2013, firmato dal Presidente Giorgio Napolitano su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (Enrico Letta), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (Fabrizio Saccomanni)
[14] “Banche, il governo prepara un regalo fino a 4 miliardi per Intesa e Unicredit”, su Il Fatto Quotidiano del 27 novembre 2013
[15] Le questioni giuridiche sono complesse, provo a sintetizzarle anche per un pubblico non specialista.
* L’articolo 509 del codice penale punisce il datore di lavoro che non osserva i contratti collettivi. Con diverse sentenze, la Corte Costituzionale ha stabilito che la norma non si applica ai contratti collettivi “di diritto privato”, per cui il datore di lavoro non commette reato se non osserva i contratti stipulati da sindacati non registrati. (Corte costituzionale, 17 aprile 1957, n. 55);
* Viola l’articolo 39 della Costituzione la reiterata estensione a tutti (erga omnes) del contratti collettivi “di diritto privato” (Corte Costituzionale, sentenza 19 dicembre 1962, n. 106). La Consulta arrivò a questa dichiarazione di illegittimità costituzionale, dopo aver respinto l’eccezione in relazione ad alcune norme precedenti di identico contenuto. È importante notare come, in tutte le sentenze che hanno affrontato il problema, il giudice delle Leggi ritenesse legittima una sorta di “disciplina transitoria” con cui si attendeva la piena attuazione dell’articolo 39, per poi dichiarare l’illegittimità di una norma (l’articolo 1 della legge 1° ottobre 1960, n. 1027) che pretendeva di “portare a regime” la prassi di estensione erga omnes dei contratti collettivi “di diritto privato”:
[16] A partire dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione 21 febbraio 1952 n. 461